La licenza per l’apertura di una sala scommesse può essere concessa solo se il bookmaker ha una concessione statale
È quanto ha ribadito il Tar Liguria nella sentenza che respinge i ricorsi dei titolare di due sale scommesse di Ospedaletti (IM) e Albenga (SV) collegati a una società maltese priva di concessione. L’autorizzazione della Questura, che in questo caso era stata negata, «può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse». I giudici ricordano che l’ordinamento italiano in materia di scommesse prevede un sistema “a doppio binario”, «in quanto obbliga chi intenda svolgere l’attività per conto di un operatore estero a munirsi sia della concessione da parte dei Monopoli di Stato, che dell’autorizzazione di pubblica sicurezza». Tale sistema, concludono i giudici, «ha positivamente superato il vaglio della giurisprudenza comunitaria e nazionale». In questo caso, la società a cui erano collegati i centri scommesse, come riferisce Agipronews, non ha aderito nemmeno alla sanatoria fiscale aperta nel 2015 e nel 2016 per i bookmaker privi di concessione. Non è vero, scrive il Tar, «che tale normativa si rivolgesse soltanto ai soggetti evasori dell’imposta unica», impedendo quindi la partecipazione alla sanatoria a coloro che, come la società in questione, hanno sempre dichiarato di avere sempre assolto gli obblighi fiscali. «Nulla impediva ai ricorrenti, se in grado di provare l’integrale assolvimento agli obblighi di pagamento dell’imposta unica, di prendere comunque parte alla originaria procedura di regolarizzazione, di conseguire l’autorizzazione di polizia e di chiedere successivamente il rimborso di quanto versato in eccesso all’atto della regolarizzazione», conclude il Collegio.