L’Autorità garante della concorrenza ha comunicato, il 24 marzo, nell’ambito della sua attività di controllo su pratiche commerciali sleali relative ad attività di e-commerce inerenti all’emergenza di covid-19
Nell’iniziale provvedimento l’Antitrust ha raccomandato, in via cautelare, alla piattaforma www.gofundme.com, attraverso la quale è possibile realizzare raccolte di fondi a scopo provvidenziale, di variare la parte relativa alle percentuali che ogni utente può inserire alla somma donata. Queste commissioni, introdotte dalla piattaforma in via automatica, giungono devolute per il finanziamento della piattaforma medesima. In pratica, al fruitore che delibera di effettuare una donazione per una ben risolutiva campagna di raccolta, giunge in automatico aggiunta una commissione del 10 %, come detto, per il funzionamento della piattaforma. Il consumatore può mutare suddetta percentuale solo prediligendo nel menu a tendina la locuzione “altro” per poi riportare a zero la commissione richiesta. L’Autorità ha ritenuto che tali regolamenti di acquisizione delle commissioni, pubblicizzati come discrezionali, siano tali da esercitare un indebito condizionamento nei confronti dei soggetti donanti, che potrebbero non rendersi conto della possibilità di modificare o rendere nulla la somma preimpostata dalla piattaforma, o ritenerla essenziale per il suo andamento.
L’Antitrust ha pertanto disposto che la società irlandese disattivi tale meccanismo automatico di compenso di commissioni per il funzionamento della piattaforma e presenti, entro 3 giorni, una relazione relativa all’ottemperanza del provvedimento. La mancata ottemperanza implica una sanzione pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 di € e, in caso di reiterata inottemperanza, una sospensione non superiore a 1 mese dall’attività di impresa. La seconda misura è stata presa nei confronti del sito carlita shop. In questo caso l’Antitrust ha avviato una procedura e, simultaneamente, disposto in via cautelare l’eliminazione di ogni riferimento all’efficacia preventiva contro la COVID-19 di detergenti, prodotti cosmetici e integratori pubblicizzati e commercializzati sia sul suddetto sito che sulla relativa pagina Instagram. Sia sulla homepage del sito che attraverso il profilo Instagram sono pubblicizzati e venduti di cui si decantano ingiustificate capacità “antivirali”, antibatteriche e antisettiche nonché di rafforzamento del sistema immunitario e di protezione delle vie respiratorie, grazie a principi attivi che combatterebbero microorganismi in grado di scatenare infiammazioni nelle vie respiratorie e nei polmoni.
Si vantano, per di più, proprietà antisettiche e capacità di ostacolare la contaminazione da parte di detergenti e creme cosmetiche. Talune delle anzidette attestazioni di carattere terapeutico ha neanche un riscontro nella bibliografia scientifica, intanto che, per quanto riguarda le proprietà sterilizzanti, nessuno di questi prodotti è stato censito come apparecchio medico, classificazione indispensabile per prodotti che posseggano tali proprietà. Considerando, prima facie, tali affermazioni particolarmente gravi ed insidiose – in virtù della peggiorata capacità del consumatore di valutare correttamente tali pubblicità in un momento come l’attuale, dove il continuo aumento dei contagi rende oggettivamente ardua la capacità di discernimento – l’Antitrust ne ha disposto l’eliminazione. Anche in questo caso, la Carlita Shop S.r.l.s. titolare dei siti in questione dovrà presentare entro 3 giorni una relazione relativa all’ottemperanza del provvedimento.