“A seguito degli avvisi di pubblicazione di 15 istanze di concessione di alcuni specchi d’acqua del demanio statale per l’istallazione di impianti fotovoltaici flottanti da parte dell’Ufficio Risorse Idriche, l’assessore all’Ambiente Territorio ed Energia Cosimo Latronico ed il Direttore Generale Roberto Tricomi affermano che l’ambiente e le risorse naturali saranno salvaguardati; nessuna autorizzazione sarà concessa senza le valutazioni ambientali richieste dalla normativa vigente.
Viene precisato che la pubblicazione delle citate istanze, in linea con i recenti indirizzi approvati con DGR 772 del 22/11/2023 “Definizione delle linee di indirizzo per l’aggiornamento del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) della Regione Basilicata”, è resa obbligatoria dall’art 4, comma 4-bis, del decreto legge 39/2023, come convertito dalla legge 68/2023, che sostituisce l’art. 9-ter del D.L. 17/2022, convertito con legge 34/2022. Tale pubblicazione serve a consentire ad altri soggetti interessati di presentare nel termine di trenta giorni istanza di concessione da porre in concorrenza. Per la Regione è obbligatorio pubblicare l’istanza, altrimenti, se non lo facesse, violerebbe un obbligo di legge.
Come da espressa previsione della disposizione sopra richiamata, l’eventuale concessione sarà priva di effetto fino al rilascio dell’abilitazione (nel caso di procedura abilitativa semplificata) o dell’autorizzazione unica dell’impianto ex art. 12 del D. Lgs. 387/2003, le quali potranno essere rilasciate solo ed esclusivamente dopo aver verificato il rispetto delle norme in materia di tutela dell’ambiente, delle risorse idriche, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.
A tal fine serviranno tutte le autorizzazioni e le valutazioni necessarie, tra cui la Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) per gli impianti ubicati all’interno di siti della Rete Natura 2000, come è per l’invaso di San Giuliano.
Più precisamente, la pubblicazione dell’istanza è solo un atto iniziale della procedura, che non comporta necessariamente il rilascio della concessione dell’area richiesta e, neppure, il rilascio del titolo abilitativo o autorizzativo, per il quale è condizione imprescindibile il necessario rispetto della normativa diretta alla tutela dell’ambiente e degli altri interessi sopra indicati.
Le concessioni, inoltre, potranno essere rilasciate solo dopo l’emanazione del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, previsto dall’art. 9-ter del D.L. 17/2022, come convertito dalla legge 34/2023 – nel testo modificato dall’art. 4, comma 4-bis, del D.L. 39/2023, convertito in legge 68/2023 – diretto a stabilire “i criteri per l’inserimento e l’integrazione degli impianti sotto il profilo ambientale, anche al fine di assicurare un’adeguata superficie di soleggiamento dello specchio d’acqua e una corretta posizione dell’impianto rispetto alle sponde e alla profondità del bacino, nonché i criteri connessi alla sicurezza delle dighe e degli invasi di cui all’articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584”.
Tanto al fine di garantire che siano rilasciate solo concessioni che rispettino i criteri stabiliti dal decreto ministeriale citato e che siano autorizzati solo impianti conformi alla normativa in materia di tutela dell’ambiente, delle risorse idriche, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico”.