La decisione della Polizia Municipale sul caso del giornalista caduto di bicicletta. L’Amministrazione chiederà una modifica dell’articolo del Codice della Strada
Una multa legittima stante l’attuale norma che risulta tuttavia iniqua e per la quale sarà richiesta una modifica dell’articolo 141 del Codice della Strada. Ma che, a causa del cambio di residenza del destinatario, è stato deciso di annullare in autotutela. È questa la decisione della Polizia Municipale in merito al verbale elevato a un giornalista fiorentino a seguito di una caduta dalla bicicletta.
Nella risposta alla domanda di attualità presentata dai consiglieri di Sinistra Progetto Comune, gli uffici ribadiscono che la formulazione dell’articolo 141 comma 2 del Codice della Strada (“il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”) rende assolutamente legittimo l’operato della Polizia Municipale che sanziona il conducente di un veicolo, anche una bicicletta, che senza arrecare danni a terzi perde il controllo del mezzo provocandosi lesioni. La norma vuole infatti tutelare la sicurezza degli utenti della strada da comportamenti imprudenti o connotati da imperizia che possono originare situazioni di pericolo anche potenziali. Si tratta una norma così generale però che non consente all’agente accertare di effettuare valutazioni più specifiche sulle circostanze che hanno causato l’effetto. Il risultato è che viene applicata allo stesso modo in casi molto diversi creando, di fatto, una situazione iniqua. Ecco perché serve una modifica in modo che siano precisate le diverse casistiche di applicabilità e non applicabilità. A tal proposito l’Amministrazione invierà all’Anci e ai parlamentari una modifica dell’articolo 141 comma 2 in vista dell’imminente revisione del Codice della Strada.
In merito al caso specifico, a seguito di richiesta formale di revisione dell’atto in autotutela, la Polizia Municipale ha preso atto del cambio di residenza del sanzionato che, pur avvenuto successivamente all’invio alla postalizzazione del verbale di accertamento, ne ha oggettivamente condizionato la conoscibilità da parte del destinatario.
Per tali ragioni, pur ribadendo la legittima intestazione e spedizione del verbale, si è ritenuto plausibile che il destinatario, non per vizi formali ma solo a causa della successione temporale degli eventi, non sia venuto a conoscenza dell’atto a suo carico e quindi sia stato impossibilitato a esercitare il relativo diritto di difesa. Quindi, in via del tutto prudenziale, si è scelto di annullare il verbale in autotutela. (mf)