Latina – Se il Comune non invia al diretto interessato il cosiddetto preavviso di rigetto alla domanda per il rilascio del permesso di costruire, il titolo edilizio non può essere negato. A stabilirlo sono i giudici amministrativi del Tar di Latina con la sentenza 28 ottobre 2013, n. 809.
In sostanza, i giudici hanno annullato il provvedimento di diniego al rilascio del permesso di costruire emesso da un Comune, motivando la decisione con il mancato invio del preavviso di rigetto previsto dalla legge sul procedimento amministrativo (art. 10-bis, legge 241/1990). Il privato dunque non ha potuto presentare le proprie osservazioni alla pubblica amministrazione, che avrebbero dovuto, invece, essere presi in esame ai fini della completezza dell’istruttoria svolta e dell’assunzione delle determinazioni. In pratica, quindi, l’omissione dell’invio del preavviso di rigetto ha fatto perdere al privato quello che per i giudici è “una garanzia fondamentaledi partecipazione al procedimento amministrativo”.
In base all’art. 10-bis della legge sul procedimento amministrativo il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, deve comunicare tempestivamente agli interessati i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, i privati hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.